Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 321. Gli assegni possono essere accettati in girata, ai sensi dell'art. precedente: dai procuratori del registro; dai conservatori delle ipoteche; dai contabili doganali; dai contabili carcerari; dagli uffici e ricevitorie postali. Il ministro delle finanze può, ove lo creda opportuno, autorizzare altri agenti della riscossione ad accettare la girata degli assegni.

Art. 322. L'annullamento degli assegni in tutti i casi nei quali è prescritto dalla legge e dal presente regolamento deve essere fatto mediante perforazione in vari punti del titolo ed apposizione di bollo ad inchiostro oleoso indelebile, recante la leggenda “Annullato” . Nello stesso modo ed a cura degli uffici emittenti si procede, in fine di esercizio, all'annullamento dei modelli rimasti in bianco.

Art. 323. Le ragionerie delle amministrazioni centrali comunicano giornalmente alla direzione generale del tesoro un prospetto contenente l'indicazione per capitolo e per luogo di pagamento, degli assegni di importo più notevole “nei limiti da concordarsi secondo le esigenze del servizio con la direzione generale predetta” vistati e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione. Qualora tale prospetto risulti negativo ne viene omessa la comunicazione

Art. 324. Il termine di cinque anni per la prescrizione degli assegni decorre dal giorno della loro emissione. Verificatasi la prescrizione, le delegazioni del tesoro curano il ritiro dei talloni degli assegni prescritti dallo stabilimento della propria provincia ed il loro invio alla direzione generale del tesoro. Capo III Aperture di credito a favore di funzionari delegati. Sezione Ordini di accreditamento

Art. 325. Mediante ordini di accreditamento, i ministri aprono crediti presso gli stabilimenti dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a favore di funzionari dipendenti, s civili che militari per porli in grado di provvedere a spese della natura di quelle indicate nell'art. 283 del presente regolamento. Detti ordini vengono emessi colle condizioni e formalità prescritte per tutti gli altri titoli di spesa nel capo I (sez. II) del presente titolo. Gli ordini muniti del visto della Corte dei conti, sono da questa trasmessi alla direzione generale del tesoro, con elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene ritornato per ricevuta. La direzione generale suddetta trasmette gli ordini stessi, pure con elenco in doppio, agli stabilimenti dell'istituto sui quali essi sono tratti, ed invia contemporaneamente al funzionario delegato l'apposito avviso predisposto ed unito all'ordine dall'amministrazione emittente.

Art. 326. La somministrazione di fondi agli enti militari (corpi, istituti e stabilimenti) per le spese di cui all'art. 56 n. 4, della legge, e per le altre previste dal regola- menti speciali, quando non vi si provveda nel modo indicato all'art. 325, si effettua mediante aperture di credito a favore dei consigli di amministrazione degli uffici di contabilità e di revisione presso i comandi di corpo d'armata di cui al R.D. 19 luglio 1923 n. 1857. I consigli suddetti forniscono di fondi gli enti militari della circoscrizione, o effettuano pagamenti per conto di questi, mediante assegni emessi sulle aperture di credito di cui al comma precedente, giustificando le somme erogate colle dichiarazioni di ricevuta degli enti medesimi. Gli assegni per la somministrazione di fondi agli enti militari da parte dei consigli di amministrazione suddetti, possono essere emessi senza l'indicazione del capitolo. La specificazione delle somme riferibili a ciascun capitolo, e che nel complesso debbono costituire l'ammontare indicato nell'assegno, deve per risultare dalla matrice dell'assegno stesso e dalle dichiarazioni di ricevuta di cui al comma precedente. La somministrazione di fondi agli enti amministrativi dell'aeronautica, per le spese di cui all'art. 56 della legge, si effettua mediante aperture di credito a favore dei responsabili della cassa di riserva degli enti stessi, i quali forniscono di fondi i distaccamenti amministrativi posti alla loro dipendenza o effettuano pagamenti per conto di questi, con le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 327. Gli ordini di accreditamento debbono contenere le seguenti indicazioni: ministero ed ufficio emittente; esercizio al quale si riferisce l'ordine; numero e denominazione del capitolo del bilancio; imputazione ai residui o alla competenza e indicazione nel primo caso, dell'esercizio al quale la spesa si riferisce; numero d'ordine progressivo per ciascun capitolo; stabilimento dell'istituto bancario che deve eseguire l'accreditamento; oggetto delle spese da effettuarsi dal funzionario; qualità del funzionario delegato ed, eventualmente, cognome e nome; ammontare del credito aperto, con la indicazione del limite di somma entro il quale possono effettuarsi dal funzionario prelevamenti con assegni a proprio favore; data dell'emissione. Lo stabilimento dell'istituto sul quale è aperto il credito, nel caso che vengano emessi da una stessa amministrazione ed anche su capitoli diversi di bilancio, a favore dello stesso funzionario più ordini di accreditamento, apre un unico conto corrente, tenendo nota dei limiti entro i quali, secondo gli ordini di accreditamento il funzionario può prelevare somme con assegni a proprio favore ed eventualmente con assegni a favore di terzi. Qualora più accreditamenti siano disposti a favore di uno stesso funzionario da diversi ministeri od amministrazioni autonome, lo stabilimento deve tenere conti separati.

Art. 328. Le somme prelevate sopra una apertura di credito che prima della chiusura dell'esercizio, fossero riversate dal funzionario delegato o per conto del medesimo allo stabilimento presso cui il credito è aperto, sono riportate in aumento del credito residuale. 329. Gli ordini di cui agli articoli precedenti impegnano il bilancio per il loro totale ammontare, ma non vi fanno imputazione definitiva che per le somme effettivamente prelevate mediante assegni emessi nell'esercizio e consegnati entro il termine di cui all'art. 68 della legge.

Art. 330. Alla chiusura dell'esercizio il funzionario delegato trasmette alla tesoreria un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a suo favore nonché‚ dei corrispondenti pagamenti effettuati. La tesoreria appone sul prospetto di cui sopra una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso e ne restituisce una copia al funzionario de- legato. La stessa tesoreria procede, quindi, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti rispettivamente parzialmente o interamente inestinti, compilando un elenco, in triplice esemplare, dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata. Un esemplare di detto elenco è inviato, unitamente ai titoli ridotti e annullati, alla Corte dei conti, il secondo alla amministrazione emittente ed il terzo alla competente ragioneria. Qualora nel corso dell'esercizio occorra annullare un ordine di accreditamento o ridurre l'importo, l'amministrazione emittente provvede con apposito decreto e con la stessa procedura prescritta per l'emissione dell'ordine di accreditamento. Detto decreto è unito, a cura della tesoreria, al relativo ordine di accreditamento.

Art. 331. Quando, per traslocamento o per altra causa, un funzionario subentri ad un altro nella carica per la quale aveva facoltà di usare dell'apertura di credito fatta a suo favore, il funzionario che cessa consegna al suo successore, mediante apposito verbale

a) gli assegni gi emessi e non ritirati dai prenditori, che esistessero tuttora presso il funzionario cessante, con i relativi documenti

b) il numerario effettivo giacente presso il medesimo

c) gli assegni in bianco od annullati

d) un estratto del registro di carico e scarico dei modelli per assegni di cui al successivo art. 341 debitamente chiuso alla data della consegna.

Art. 332. La Corte dei conti e le amministrazioni centrali, compartimentali e provinciali dalle quali dipendono i funzionari a cui favore vengono emessi ordini di accreditamento, nonché‚ le ragionerie centrali, tengono, in appositi registri, i conti di ogni funzionario delegato, partitamente per ciascun capitolo di bilancio e separatamente per il conto della competenza e per quello dei residui. Analoghe scritture sono tenute da ciascun funzionario. Nei suddetti conti è fatta menzione separata delle somme che il funzionario può prelevare con assegni a proprio favore e di quelle delle quali può disporre con assegni a favore dei creditori, nonché‚ delle correlative emissioni di detti assegni.

Art. 333.

1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati

a) degli ordinativi estinti

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 334. Gli enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre. Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia e nelle Isole marine dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana. I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li rimettono all'amministrazione centrale. Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle regie navi, non può oltrepassare il 40° giorno successivo al trimestre.

Art. 335. Gli uffici di corpo d'armata rendono direttamente al ministero della guerra i conti delle aperture di credito fatte a loro favore non più tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre. In essi portano a debito oltre all'ammontare di dette aperture di credito, le somme avute in restituzione dagli enti militari ed a credito quelle erogate giusta l'art. 326. Con speciale contabilità sui residui dell'esercizio precedente rendono conto altresì delle somme ricevute e di quelle pagate per la sistemazione dei conti degli enti militari riferibili all'esercizio medesimo, ai sensi del successivo art. 349.

Art. 336. Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ci non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 240.000. La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centra- le. Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione generale del tesoro. Sezione II Assegni da emettersi dai funzionari delegati.

 

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